Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Acquisti
Garantisce il presidio e la gestione del processo di acquisto di beni e dell’appalto di servizi e lavori, nonché del sistema di qualificazione dei fornitori aziendali, nel rispetto della legislazione vigente, del Codice Etico e del Regolamento negoziale, degli standard e delle politiche di acquisto di Atac, al fine di perseguire gli obiettivi di saving e di qualità delle prestazioni e forniture.
Garantisce l’iter di individuazione del contraente per i contratti attivi.