Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Infrastrutture civili e impianti
Assicura, per gli asset di competenza(vedi nota 1)), l’attuazione delle politiche e dei piani di manutenzione, in coerenza con gli obiettivi aziendali e nel rispetto delle normative vigenti, secondo criteri di sicurezza, efficienza ed economicità.
Garantisce l’attuazione delle attività manutentive, nel rispetto della programmazione definita, dei vincoli di budget e dei parametri previsti nel Contratto di Servizio vigente, nonché della normativa di riferimento.
1) Per gli asset di competenza cfr. “Armamento ed Opere Civili di Linea, “Infrastrutture Civili” e “Impianti Speciali”. Dall’ambito di competenza sono escluse le infrastrutture e gli impianti della Linea C fatta eccezione per gli impianti di traslazione e gli impianti speciali.