Servizi erogati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

In riferimento all'art. 31 del "Contratto di Servizio tra Roma Capitale e ATAC SpA per l'affidamento dell'esercizio di servizio di trasporto pubblico locale esercitati con autobus, filobus, tram e metropolitana ed altri servizi a questi connessi di competenza di Roma Capitale";

In riferimento all'art. 22 del "Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC SpA che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti";

In riferimento all'art. 33 del "Contratto di Servizio tra Roma Capitale e ATAC SpA per l'affidamento dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea",

Atac rende disponibili le informazioni relative a:

  • Contratti di servizio
  • Rapporti mensili sul servizio erogato
  • Carte della qualità dei servizi
Contenuto inserito il 16-11-2020 aggiornato al 16-11-2020

Atac risponde

Un canale di comunicazione diretto con Atac.

Compilando il form potrai richiedere supporto e assistenza o inviare segnalazioni, reclami e suggerimenti sui nostri servizi.

Contenuto inserito il 18-03-2021 aggiornato al 18-03-2021
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