Servizi erogati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
In riferimento all'art. 31 del "Contratto di Servizio tra Roma Capitale e ATAC SpA per l'affidamento dell'esercizio di servizio di trasporto pubblico locale esercitati con autobus, filobus, tram e metropolitana ed altri servizi a questi connessi di competenza di Roma Capitale";
In riferimento all'art. 22 del "Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC SpA che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti";
In riferimento all'art. 33 del "Contratto di Servizio tra Roma Capitale e ATAC SpA per l'affidamento dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea",
Atac rende disponibili le informazioni relative a:
- Contratti di servizio
- Rapporti mensili sul servizio erogato
- Carte della qualità dei servizi
Atac risponde
Un canale di comunicazione diretto con Atac.
Compilando il form potrai richiedere supporto e assistenza o inviare segnalazioni, reclami e suggerimenti sui nostri servizi.